I controinteressati

 

Chi sono i controinteressati? Vediamo cosa cita la normativa a proposito.

La L. 241/1990 , all'art. 22 comma c li definisce come: "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

Nella richiesta di documentazione relative ai dati ambientali, costruttivi, sanitari, molti enti prendono spunto da questa definizione per tentare di ostacolare l'accesso.

L'art. 3 del Regolamento alla Legge, il DPR 184/2006 impone alla amministrazione, "se individua soggetti controinteressati", tenuto conto dell'art. 7 della L.241, di dare loro opportuna comunicazione. Questi nel giro di 10 giorni possono presentare specifica opposizione all'accesso.

Volutamente o meno molte amministrazioni si comportano in questa maniera, anche nelle richieste di documentazione: una maniera per tentare di ostacolare l'accesso.

Vediamo perché. Nel caso di un progetto costruttivo, la mia provincia, ma anche alcuni comuni dell'entroterra inviano al committente ed al progettista, la comunicazione di controinteressato. Il difensore civico di Arcireale cita, la sentenza del Tar Puglia Bari, sezione III del 5 maggio 2004, n. 2040: "Non può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non si attiene alla sfera privata del titolare , essendo prima ancora che atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità".

Non va trascurato inoltre, l'inesistenza della riservatezza in quanto l'atto di costruzione è soggetto alla commissione edilizia, al conferenza dei servizi presso gli uffici competenti, deve essere pubblicato all'albo pretorio online e nel cartello di cantiere. Ancora, se si tratta di un procedimento soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale VIA, "la documentazione" inerente, quindi tutta per intero, compreso i dati e tavole progettuali, dovrà essere pubblicata sul sito dell'autorità competente, così come prevede l'art. 24, comma 10 del D.L.vo 152/2006 nella parte che riguarda la VIA.

Ho domandato ad alcuni dirigenti, cosa avrebbero fatto in questo caso se il committente ed il progettista, ritenuti controinteressati avessero espresso parere negativo all'accesso; non l'avrebbero permesso, quando addirittura la normativa prevede la pubblicazione di tutta la documentazione?

 

Vi inserisco qui il parere del difensore civico di Arcireale

La risposta della commissione alla 241/1990 presso la presidenza del Consiglio

Dal TAR Lazio una interessante sentenza sui controinteressati